COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 163/A A.S.D. NOTINESE (SR), avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione a gara di calciatore squalificato. Gara calcio a 5 C2 Gymnica Scordia / Notinese del 18/02/2012 – C.U. N° 351 del 29/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 163/A A.S.D. NOTINESE (SR), avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione a gara di calciatore squalificato. Gara calcio a 5 C2 Gymnica Scordia / Notinese del 18/02/2012 – C.U. N° 351 del 29/02/2012. Con reclamo ritualmente proposto e sottoscritto dal Presidente pro tempore, la Società appellante chiede che gli venga assegnata gara vinta, sostenendo che la Società Gymnica Scordia avrebbe schierato in campo sotto il falso nome del tesserato Borrello Rocco Francesco il calciatore Minissale Carlo, squalificato. Controdeduce la Società Gymnica Scordia, chiedendo il rigetto dell'appello perché assolutamente infondato. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto di gara dà menzione del riconoscimento operato dal direttore di gara, che sostiene di avere “verificato le due società con il solito riconoscimento di verifica dei calciatori e dirigenti, non riscontrando alcuna anomalia...”. Ciò posto va osservato che le argomentazioni fornite dalla appellante e reiterate in sede di audizione dibattimentale non appaiono idonee a generare il pur minimo dubbio circa la sussistenza della presunta irregolarità, né sono idonee a provarla. Valga evidenziare: a) che la questione è stata denunciata al direttore di gara in ritardo, vale a dire a partita conclusa, senza ragione plausibile perché tale non è quella di avere temuto eventuali scontri tra le tifoserie in presenza di comportamento del pubblico definito normale dal direttore di gara; b) che a sostegno della denuncia stessa si intenderebbe fornire la testimonianza di un dirigente non iscritto in distinta, appartenente alla Notinese e perciò da ritenersi non sufficiente a soddisfare l'onere della prova stante la sua relativa inattendibilità; c) che si vorrebbe infine dimostrare la sostituzione di persona con materiale video-fotografico di tutta evidenza non probante dato che, a dire dell'appellante, non rappresenterebbe la presenza del calciatore squalificato ma semmai “la fase in cui viene disputato il rito del III tempo e successivamente l'uscita da parte di tutti i giocatori dal campo di gioco, da dove si evince che il n° 9 della Gymnica Scordia, inspiegabilmente, non risulta più essere presente all'interno del terreno di gioco”. Non senza considerare che all'appello non è stato comunque allegato niente del materiale suddetto. Da tutto quanto sopra consegue il rigetto dell'appello in esame P.Q.M. Dispone il rigetto dell'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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