COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 166/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) – Avverso squalifica fino al 01/03/2014 del calciatore Ilardo Leonardo – Gara 3^ categoria Nuova Campobello Amedeos / Sambuca del 26/02/2012 – C.U. N° 36 AG del 29/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 166/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) - Avverso squalifica fino al 01/03/2014 del calciatore Ilardo Leonardo – Gara 3^ categoria Nuova Campobello Amedeos / Sambuca del 26/02/2012 – C.U. N° 36 AG del 29/02/2012. Con appello ritualmente proposto la società ricorrente contesta la squalifica comminata al calciatore Leonardo Ilardo nella qualità di capitano della squadra, in base all'art. 3 comma 2 C.G.S., per avere un calciatore non identificato della propria squadra colpito l'arbitro da dietro con una pedata; L'appellante sostiene che al momento del verificarsi dell'episodio il calciatore in questione non era più in campo perché già sostituito. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Le difese ed ammissioni della società appellante in ordine all'effettivo responsabile dell'infrazione, indicato nella persona del calciatore Alberto Iannello, non sono suffragate da alcuna dichiarazione e/o riconoscimento per iscritto da parte dell'autore del gesto nei confronti dell'arbitro. Le predette indicazioni vanno pertanto rigettate. Ritenuto invece che dagli atti di gara risulta che al momento del fatto contestato (12° del secondo tempo) il calciatore Leonardo Ilardo non risultava più in campo in quanto sostituito dal 1° del secondo tempo dal calciatore n° 16 D'Angro Favata Calogero, mentre le mansioni di capitano, conseguentemente, erano rivestite dal calciatore n° 8 Savarino Pietro; ne consegue che a quest'ultimo va inflitta la relativa sanzione. Ritenuto infine che l'episodio contestato non ha provocato ulteriori conseguenze al direttore di gara che ha potuto completare la partita, la sanzione nella persona del vice capitano può essere determinata come da dispositivo. In relazione al contenuto delle difese svolte dalla società in ordine all'esatta identificazione del soggetto autore della violenza nei confronti dell'arbitro, questa decidente invia per competenza gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti e/o indagini. P.Q.M. Dispone revocarsi la sanzione a carico di Ilardo Leonardo. Dispone infliggersi a carico del vice capitano Pietro Savarino, ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., la sanzione della squalifica fino al 30/09/2013. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto in parte motiva. Senza addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it