COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 170/A A.S. SPORTING CATENANUOVA – Avverso squalifica per 3 gare calciatore Talio Dario e per 2 gare calciatore Lo Presti Orazio Martino – Gara 1^ categoria Sporting Catenanuova / Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 170/A
A.S. SPORTING CATENANUOVA - Avverso squalifica per 3 gare calciatore Talio Dario e per 2 gare calciatore Lo Presti Orazio Martino - Gara 1^ categoria Sporting Catenanuova / Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.
Con appello ritualmente proposto la A.S. Sporting Catenanuova, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo nel caso del calciatore Talio che si sia trattato di semplici esagerate proteste.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Preliminarmente si rileva la non impugnabilità della sanzione a carico del calciatore Lo Presti Orazio Martino, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a) del C.G.S.
Quanto al calciatore Talio Dario va rilevato quanto emerge dal rapporto dell'arbitro, che, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
Orbene, in tale rapporto è dato leggere che il calciatore Talio, in seguito alla segnatura di una rete da parte degli avversari, protestava vivacemente insultando l'arbitro.
Dal rapporto del commissario di campo, che assume altrettanta validità per i fini disciplinari, si evince inoltre che il calciatore Talio, una volta espulso, rimaneva nel terreno di gioco dirigendosi verso il predetto commissario di campo per reiterare le sue proteste e quindi calciare con furia un pallone in direzione di una parete vicina allo stesso.
Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante, che tendono a diminuire la portata dei fatti contestati, non siano in alcun modo riscontrabili. La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati.
P.Q.M.
Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Sporting Catenanuova.
Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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