COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 172/A ASD PALAZZO ADRIANO (PA), avverso squalifica fino al 31.03.2015 calciatore Pinzolo Ventura Francesco – Gara Campionato 2° Cat. Gir. B Atl. Raffadali – Palazzo Adriano del 25/02/2012 – C.U. n° 354 del 01/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 172/A
ASD PALAZZO ADRIANO (PA), avverso squalifica fino al 31.03.2015 calciatore Pinzolo Ventura Francesco – Gara Campionato 2° Cat. Gir. B Atl. Raffadali – Palazzo Adriano del 25/02/2012 - C.U. n° 354 del 01/03/2012.
Con appello ritualmente proposto la società ASD Palazzo Adriano, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.
La reclamante pur ammettendo i fatti sostiene che l’autore dell’aggressione al direttore di gara sia altro calciatore appartenente alla propria squadra che indica nella persona del sig.Canale Giovanni.
La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto di gara redatto dall’arbitro che a mente dell’art. 35 comma 1.1. del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti
Da detto rapporto si evince che al termine della gara, mentre il direttore di gara si trovava all’interno del cerchio del centrocampo e si stava avviando verso gli spogliatoi veniva aggredito dal n.12 della società Pol. Palazzo Adriano sig. Pinzolo Ventura Francesco che lo colpiva con due violenti pugni alla schiena e più precisamente all’altezza delle scapole causandogli forte dolore.
Da detto rapporto risulta in maniera inequivocabile che l’autore dell’aggressione è il Pinzolo Ventura Francesco che è stato identificato senza alcun ombra di dubbio.
Da quanto sopra esposto il proposto appello appare infondato e come tale va respinto in quanto le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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