COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 175/A Società Gioventù Santa Teresa (Me) avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-3, nonché euro 150 di ammenda, inibizione fino al 31.03.2012 dirigente Cacciola Antonino, squalifica fino al 31. 03. 2012 allenatore Cacciola Carmelo – Gara Trofeo delle Province Gioventù Santa Teresa-Club Uragano Cep del 29/02/2012 – C.U. 357 del 02/03/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Procedimento 175/A
Società Gioventù Santa Teresa (Me) avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-3, nonché euro 150 di ammenda, inibizione fino al 31.03.2012 dirigente Cacciola Antonino, squalifica fino al 31. 03. 2012 allenatore Cacciola Carmelo - Gara Trofeo delle Province Gioventù Santa Teresa-Club Uragano Cep del 29/02/2012 – C.U. 357 del 02/03/2012.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Gioventù Santa Teresa ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.
La Società reclama e denuncia i fatti accaduti durante la gara in oggetto ritenendo i propri calciatori oggetto di aggressione da parte dei calciatori della squadra avversaria ed in particolare, il portiere, dimesso dal Pronto soccorso con un certificato riportante una prognosi di 15 giorni per le lesioni subite durante l’aggressione da parte di un calciatore avversario. Sostiene altresì che i propri calciatori, hanno subito uno shock psicologico, tale da far decidere al dirigente, anche su richiesta degli stessi, la non prosecuzione della disputa della gara. Chiede pertanto, l’annullamento delle decisioni assunte in prime cure.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 31’ del 1° tempo il calciatore Comandare Domenico della società ricorrente, a gioco fermo, colpiva con un calcio alla gamba un calciatore avversario che reagiva con uno schiaffo e successivamente con un violento pugno in faccia al portiere della società Santa Teresa, accorso per sedare gli animi. E’ dato leggere altresì sul rapporto arbitrale ” che a seguito dell’aggressione subita dal portiere locale da parte di un avversario, l’allenatore della società Gioventù S.T. , Cacciola Carmelo, intimava ai propri calciatori di lasciare il campo e non proseguire il gioco. Il Dirigente Accompagnatore veniva da me confermandomi la propria decisione e a quel punto decretavo la fine anticipata della gara”. Null’altro riporta l’arbitro nel proprio referto.
Questa Commissione Disciplinare, per i motivi in narrativa, ai sensi dell’art. 53 commi 1 e 2 delle N.O.I.F., ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell’appellante.
P.Q.M.
Respinge l’appello come sopra proposto confermando quanto statuito in primo grado dal Giudice Sportivo. Per l’effetto, con l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a euro 130,00.
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