COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-05 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD FRANCOFONTE Presidente all’epoca dei fatti Sig.SALAMONE SEBASTIANO N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 13.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 131/B-05 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD FRANCOFONTE Presidente all’epoca dei fatti Sig.SALAMONE SEBASTIANO N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/01/2012 prot.11952-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ed i soli calciatori Di Marco Salvatore e Foti Anthony hanno fatto pervenire memorie difensive allegando le copie dei certificati medici regolarmente rilasciati e attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità di tutte le altre parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto della regolare posizione dei calciatori Di Marco Salvatore e Foti Anthony determina di non dare luogo a procedere nei loro confronti. Accertata poi la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e tenuto conto che la società ASD Francofonte a decorrere dal 06/09/2011 ha cessato tutte le attività, applica: l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Salamone Sebastiano; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aloi Sebastiano, Basso Sebastiano, Calvagno Michael, Cannavò Salvatore, Delfiume Giammarco, Fazio Daniele, Gallo Giacomo, Gregorio Salvatore, Lorefice Orazio, Malgioglio Fabiano, Mazzone Aurelio, Modica Vincenzo, Pagliaro Corrado, Pisano Giovanni, Raia Giuseppe Sebastiano, Raudino Roberto, Russo Giuseppe, Sammatrice Cristian, Tringale Agatino Gianluca, Vicino Nicola, tutti tesserati per la società’ ASD Francofonte all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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