COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.51 del 15.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 104 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gigante avverso l’esito della gara disputata in data 22/1/2012 contro il Gruppo Sportivo Amaranto A.S.D. (C.U. n. 31 ter del 22/01/2012)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.51 del 15.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
104 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gigante
avverso l’esito della gara disputata in data 22/1/2012 contro il Gruppo Sportivo Amaranto A.S.D. (C.U.
n. 31 ter del 22/01/2012)
L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara casalinga sopra identificata il cui risultato è
stato oggetto di un provvedimento del G.S.T. che viene integralmente trascritto: “Il G.S., sciogliendo la riserva
di cui al C.U. n. 31, esaminati gli atti ufficiali, rilevato:
• che l'arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara al 47' del s.t. Perché, dopo avere subito
un aggressione da parte dei calciatori della soc. Gigante, non riteneva che vi fossero le condizioni per il suo
proseguimento stante il rischio per la propria incolumità;
• che il D.G. non ha avuto nemmeno la possibilità di estrarre i cartellini per poter assumere gli opportuni
provvedimenti disciplinari in quanto occupato ad evitare le spinte dei calciatori;
• che i detti calciatori prima accerchiavano l'arbitro e, successivamente, lo aggredivano con spinte e
strattonamenti fino a quando un calciatore non identificato lo colpiva con una testata sulla schiena che gli
procurava leggero dolore fisico.
Dispone
a carico della società GIGANTE, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore
della società AMARANTO A.S.D.;
a carico del capitano BARONTINI Stefano della società GIGANTE, la sospensione cautelare dal disputare
gare ufficiali va intesa fino al 21/01/2013 o fino alla identificazione del giocatore coinvolto nell'atto di dare una
testata al d.g.. Sanzione inflitta ai sensi e per gli effetti dell'art, 3 comma 2 C.G.S.”
In un articolato reclamo, su carta intestata e sottoscritto dal Presidente, la società Gigante individua in due
punti le proprie argomentazioni difensive.
Eccepisce, in primo luogo, la sussistenza di clamorosi errori tecnici attribuiti al D.G. che avrebbero dato origine
alle proteste.
Al 93esimo del secondo tempo un fallo laterale, inizialmente concesso a favore della società Gigante, sarebbe
stato erroneamente rimesso in gioco dalla squadra Amaranto che avrebbe approfittato di un momento di
distrazione del D.G. - impegnato, in quel frangente, nell'annotare una ammonizione - per ottenere un gol
ritenuto illegittimo dalla società reclamante.
L'arbitro avrebbe successivamente ammesso l'errore affermando “Scusate, ma ero convinto che il fallo fosse
stato battuto da voi”.
In secondo luogo segnala che il D.G. non avrebbe subito particolari conseguenze fisiche tanto da non dover
ricorrere a cure mediche (inesistenza di referti) ed implicitamente contesta la decisione adottata dal medesimo
di interrompere la gara.
Indicando numerosi testi che potrebbero confermare la ricostruzione fornita, la società conclude chiedendo
l'omologazione del risultato conseguito sul campo, l'eventuale ripresa dell'incontro dal 93esimo o, in subordine,
la ripetizione della gara.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Le invocate richieste istruttorie, in ordine alla acquisizione di ipotetiche dichiarazioni testimoniali, non
costituiscono, per espresso divieto delle Carte federali, prova ammessa nel procedimento sportivo ex art. 31
C.G.S.; tali deposizioni non potrebbero in ogni caso contrastare la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte
federali alla versione arbitrale, che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara.
Nel rapporto si legge: “Al 47esimo del secondo tempo dovevo sospendere la gara in quanto, dopo aver
fischiato un calcio di rigore a favore della soc. Amaranto, venivo aggredito da tutti i giocatori della soc. Gigante
che mi spintonavano fino alla recinzione del terreno di gioco in prossimità della panchina dell'Amaranto.
Durante l'episodio venivo spintonato più volte e colpito da una testata all'altezza dei polmoni che mi provocava
lieve dolore fisico. Non riuscivo ad identificare il giocatore della società Gigante in quanto mi colpiva nella parte
posteriore del corpo mentre stavo cercando di non esser colpito dalle continue spinte dei giocatori della sua
squadra”
Tale situazione di fatto induceva il D.G., preoccupato per la sua incolumità fisica, a disporre l'interruzione della
gara (senza notificare provvedimenti disciplinari) essendo costretto a rifugiarsi negli spogliatoi.
La C.D.T. riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto
provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nel
documento nega totalmente le tesi difensive e conferma la ricostruzione contenuta nell'originario rapporto.
“Tengo a precisare che il fallo laterale, dal quale è nato l'episodio del quale stiamo discutendo, è stato da me
assegnato alla Società Amaranto che ha regolarmente ripreso il giuoco dopo la concessione di tale rimessa
laterale.
Non ho altresì lasciato nessuna dichiarazione a tal proposito ad i dirigenti della Società Gigante al riguardo del
fatto che avessi erroneamente assegnato la rimessa laterale alla società avversaria”.
Per quanto attiene al merito della decisione occorre sottolineare che la società, nel reclamo, non contesta in
alcun modo i fatti violenti riportati nel rapporto limitandosi da un lato a giustificare il movente e dall'altro a
contestare il provvedimento di interruzione della gara evidenziando l'inesistenza di lesioni certificate a carico
del D.G..
Ad avviso della Commissione non appare però logico né condivisibile l'assunto che una partita possa essere
sospesa solo nel caso di danni fisici effettivamente subiti dall'arbitro, essendo sufficiente, come descritto nel
rapporto di gara, che l'incolumità del medesimo possa essere messa in concreto pericolo dalle intemperanze
poste in essere dai giocatori di una intera squadra.
Appare invece singolare che il reclamo verta esclusivamente sull'esito della gara e non anche sulla squalifica
irrogata al Capitano (squalificato per un anno) per il gesto violento commesso nei confronti di un ufficiale di
gara da parte di un giocatore non identificato.
L'art 3 C.G.S. stabilisce infatti al secondo comma che “Il calciatore che funge da capitano della squadra
risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un
calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione
nel momento in cui comunque individuato l'autore dell'atto”.
Sul punto la società non ha ritenuto opportuno interporre alcuna impugnazione, né indicare l'autore del gesto
incriminato, confermando dunque la sussistenza di gesti violenti commessi ai danni del D.G. e, per l'effetto,
dando maggior concretezza alla versione arbitrale già dotata della forza probatoria conferita dalle Carte
Federali.
Le dichiarazioni fornite nel supplemento smentiscono dunque le difese proposte e confermano la correttezza
del provvedimento adottato dal Giudice di primo grado.
P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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