COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – PONTEVALLECEPPI DISPUTATA A CANNARA IL 03.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI IONI GIOVANNI E PIEROTTI GIACOMO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA - PONTEVALLECEPPI DISPUTATA A
CANNARA IL 03.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN
DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE AI
CALCIATORI IONI GIOVANNI E PIEROTTI GIACOMO PER QUATTRO GARE.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 15 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo l’annullamento
delle sanzioni.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti in possesso di questa Commissione ed all’esito dell’audizione del
direttore di gara si osserva quanto segue.
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di avere individuato gli autori
delle offese e delle minacce nei suoi confronti soltanto sulla base delle voci degli autori di
tali episodi, che venivano pronunciate a fine gara dall’interno dello spogliatoio limitrofo a
quello dell’arbitro stesso.
Ciò premesso, rileva questa Commissione che il suddetto criterio identificativo non appare
probante per attribuire con sufficiente certezza la responsabilità dei fatti in capo ai
calciatori Ioni Giovanni e Pierotti Giacomo, considerato peraltro che, sempre come riferito
dallo stesso direttore di gara, le offese e le minacce provenienti dallo spogliatoio della
squadra del Pontevalleceppi erano molteplici e provenienti da vari calciatori, ragione per
cui appare improbabile un esatto criterio di identificazione basato esclusivamente sul
riconoscimento di tipo vocale.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società AS Pontevalleceppi ed annulla la sanzione
delle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Ioni Giovanni e Pierotti Giovanni.
Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di competenza in ordine ad eventuali
sanzioni a carico della società per il comportamenti dei suoi giocatori a fine gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo
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