COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S. ERACLIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – S. ERACLIO DISPUTATA A SAN GIOVANNI IN BAIANO IL 25.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PALINI CLAUDIO FINO AL 30.09.2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 16/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S. ERACLIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SUPERGA 48 – S. ERACLIO DISPUTATA A SAN GIOVANNI IN BAIANO IL
25.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL
C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012
E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PALINI
CLAUDIO FINO AL 30.09.2012.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 15 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della
sanzione.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione e dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore di
gara si è potuto ricostruire l’episodio che ha visto protagonista l’allenatore Palini Claudio il
quale, entrato nel terreno di gioco senza alcuna autorizzazione, spintonava l’arbitro con le
mani sul petto.
A parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. per tale comportamento
violento appare equo e commisurata ai fatti commessi.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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