COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100/ter del 16/03/2012 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA gara del 11/ 3/2012 TIBER – MONTECASTELLO VIBIO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100/ter del 16/03/2012
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
gara del 11/ 3/2012 TIBER - MONTECASTELLO VIBIO
VISTI gli atti ufficiali;
RILEVATO che le argomentazioni esposte dalla Società reclamante non
possono essere condivise in quanto, se è vero che il calciatore
Zucconi Simone ha ricevuto n. 11 ammonizioni nel corso della
presente Stagione Sportiva, è altrettanto vero che le stesse, per un
errore di trascrizione del sistema informatico, non sono state tutte
tempestivamente riportate;
CHE, pertanto, detto errore non può essere addebitato alla Società
Montecastello Vibio (né, vi è prova, che detta Società o il
calciatore in questione, fossero realmente consci di detto errore);
CHE, pertanto, il reclamo deve essere rigettato;
CHE, tuttavia, per le ragioni esposte in premessa sussistono i
presupposti per non addebitare la tassa reclamo alla Società
reclamante;
D E L I B E R A
1) IL RIGETTO del reclamo.
2) L'OMOLOGAZIONE del risultato conseguito sul campo di 0 - 0.
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