DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 14/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/ 3/2012 SAMBIASE 1962 – IRSINESE CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°70 del 14/03/2012
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/ 3/2012 SAMBIASE 1962 - IRSINESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 5º minuto del primo tempo sul punteggio di 0-1 a favore della società IRSINESE CALCIO, perché la società SAMBIASE 1962, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società SAMBIASE 1962;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società SAMBIASE 1962 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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