DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 625 del 14/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/03/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 – FUTSAL PISTOIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 625 del 14/03/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 03/03/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 – FUTSAL PISTOIA
Reclamo preposto dalla società FUTSAL PISTOIA avverso l'esito della gara
ISOLOTTO FONDIARIA C5– FUTSAL PISTOIA
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il gravame in esame la ricorrente chiede la ripetizione della gara
in oggetto, sostenendo che l’arbitro abbia errato nell’applicare il
regolamento di gioco, non assegnando un tiro libero dopo aver concesso il
vantaggio.
Giova precisare al riguardo, che tale fattispecie attiene a provvedimenti
di carattere tecnico adottati dall’arbitro nel corso della gara, la
cognizione dei quali ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S. è preclusa
al Giudice Sportivo.
Per questi motivi pertanto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Visti l’art.,29 comma 3 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui
al C.U. n.594 del 07.03.2012,
decide:
a)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell’incontro ISOLOTTO FONDIARIA C5– FUTSAL PISTOIA 5-4;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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