DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 625 del 14/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/03/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 – FUTSAL PISTOIA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 625 del 14/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/03/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 – FUTSAL PISTOIA Reclamo preposto dalla società FUTSAL PISTOIA avverso l'esito della gara ISOLOTTO FONDIARIA C5– FUTSAL PISTOIA Il Giudice Sportivo, esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede la ripetizione della gara in oggetto, sostenendo che l’arbitro abbia errato nell’applicare il regolamento di gioco, non assegnando un tiro libero dopo aver concesso il vantaggio. Giova precisare al riguardo, che tale fattispecie attiene a provvedimenti di carattere tecnico adottati dall’arbitro nel corso della gara, la cognizione dei quali ai sensi dell’art.29 comma 3 del C.G.S. è preclusa al Giudice Sportivo. Per questi motivi pertanto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Visti l’art.,29 comma 3 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.594 del 07.03.2012, decide: a)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ISOLOTTO FONDIARIA C5– FUTSAL PISTOIA 5-4; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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