F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 10 10 – APPELLO DELL’U.S. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 10 10 - APPELLO DELL’U.S. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIe Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U.n. 55 il 14 giugno 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla A.S. Viagrande avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Viagrande/Rosolini del 20.5.2001 valida per i Play-out del Campionato di Eccellenza, convalidava il risultato acquisito sul campo e annullava il provvedimento di penalizzazione inflitto dal primo giudice. Propone appello avverso tale decisione la U.S. Rosolini, deducendo, in via preliminare, che non aveva avuto la possibilità di presentare le proprie deduzioni nelle 48 ore suc cessive al deposito del reclamo da parte della Società Viagrande e, nel merito, chiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo. L’appello è fondato. Per le gare di Play-off e Play-out del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Siculo non è stata stabilita alcuna forma di abbreviazione dei termini previsti dal C.G.S.. I termini procedurali sono pertanto quelli ordinari stabiliti dall’art. 23 C.G.S.. Ciò posto, nel caso in esame, la A.S. Viagrande Calcio ha presentato alla Commissione Disciplinare ricorso avverso la decisione del Giudice in data 11.6.2001, inviando contestuale copia del reclamo alla controparte, a mezzo raccomandata, pervenuta il 12.6.2001. La Commissione Disciplinare ha emesso la sua decisione in data 14.6.2001. E’ evidente la inosservanza del disposto di cui al citato art. 23, non avendo avuto la Società Rosolini la possibilità intervenire nel procedimento in tempo utile, nella sua qualità di parte interessata, presentando deduzioni difensive, con violazione delle norme sul contraddittorio. Ai sensi pertanto dell’art. 27 n. 5 G.S. la decisione impugnata deve essere annullata e rinviata alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Rosolini di Rosolini (Siracusa) annulla l’impugnata delibera per violazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 27, n. 5, C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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