F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 11 11 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 31/C – Riunione del 10.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 11 11 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 31/C - Riunione del 10.5.2001) La A.S. Genzano Calcio a Cinque propone ricorso per revocazione avverso la decisione della C.A.F. in data 10.5.2001, pubblicata sul C.U. n. 31/C, che aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo presentato contro la decisione della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile in data 10.4.2001, perché firmato da soggetto non legittimato. Il ricorso per revocazione è inammissibile. Ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S. applicabile anche ai procedimenti per revocazione per espresso richiamo contenuto nel 2° comma dell’art. 28 dello stesso Codice, copia dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, con lettera raccomandata alla controparte. Nel caso in specie, la decisione della Commissione Disciplinare impugnata concerneva anche la perdita della gara Genzano/Torino del 3.3.2001 e non risulta la prova dell’avvenuto invio di copia del ricorso alla controparte. Anche nel merito, tuttavia, il ricorso risulta inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 28 C.G.S.. In particolare non risulta commesso alcun errore di fatto in quanto la decisione di inammissibilità è stata emessa sulla base della certificazione della Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, dalla quale risulta che il verbale di Assemblea e il foglio di censimento della Società Genzano sono stati consegnati a mano il 24.4.2001. Da ulteriori accertamenti effettuati presso la stessa Segreteria e dalla comunicazione da questa inviata su richiesta di questa Commissione, non risulta mai pervenuto il fax contenente gli stessi documenti che la Società reclamante asserisce aver trasmesso il 23.4.2001. In proposito la conferma di trasmissione del fax, prodotta dalla reclamante, è priva di qualsiasi valenza probatoria, in quanto contenuta in foglio separato e senza alcun riferimento ai documenti effettivamente trasmessi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.S. Genzano Calcio a Cinque 1996 di Genzano (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it