F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA S.S. ELCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELCE/PROFIAMMA DEL 25.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 56 del 31.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 2
2 - APPELLO DELLA S.S. ELCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELCE/PROFIAMMA DEL 25.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 31.5.2001)
Il rapporto del Commissario di campo, allegato al referto arbitrale, concernente la gara Elce/Profiamma del 25.4.2001 (Campionato di 2a Categoria Girone C) registra una serie di episodi violenti che, come attesta il rapporto del Direttore di gara, hanno indotto la società Profiamma ad allontanarsi dal campo prima dell’inizio della gara. Il Commissario riferisce che, mentre stava arrivando al campo di gara sul pullman della società Profiamma, insieme ai calciatori e ai dirigenti della stessa squadra, alle ore 15,15 (pullman scortato da un’auto della polizia con a bordo due agenti) un gruppo di sostenitori della squadra locale, S.S. Elce (circa 20 persone), hanno indirizzato grida minacciose ed hanno colpito con manate e pugni le fiancate del pullman. Questi tifosi hanno tentato di aggredire il Commissario di campo, che stava scendendo dal pullman, scambiandolo, probabilmente, per un dirigente della squadra avversaria. Con la protezione dei due agenti di polizia il pullman riusciva ad entrare all’interno delle recinzioni dello stadio, attraverso uno dei cancelli. Sempre con l’aiuto degli agenti, chiuso il cancello, i calciatori della Profiamma cominciavano a scendere. Ma il gruppo di tifosi tentava di scavalcare i cancelli e scardinava, accartocciandola, la rete di recinzione. Riferisce il rapporto del Commissario che “a questo punto l’autista del pullman ha richiuso la porta” dell’automezzo “ e tutti gli occupanti”, compreso lo stesso Commissario, sono restati all’interno del pullman. Nonostante i tentativi di ripristinare condizioni accettabili, compiuti dai dirigenti e da un calciatore della S.S.Elce, il pullman continuava ad essere attorniato da tifosi che si accalcavano sulla rete e continuavano a pronunciare minacce. Il Commissario di campo, dinanzi al rifiuto dei calciatori del Profiamma di scendere per recarsi allo stadio, riferisce di aver detto che non poteva assumersi la responsabilità di obbligare i calciatori a scendere, perché la decisone, nelle gravi circostanze verificatesi, spettava soltanto ai dirigenti e ai calciatori della squadra ospite. Con l’aiuto ulteriore di una pattuglia della polizia e di una dei carabinieri, il pullman riusciva a varcare di nuovo i cancelli e ad uscire; nel frattempo il numero dei tifosi circostanti era salito sino a 50 - 60 persone. Durante la manovra in uscita il pullman era accerchiato dai tifosi che, pur trattenuti dalle forze dell’ordine, continuavano a gridare frasi contenenti specifiche minacce. La squadra del Profiamma, dopo una sosta in albergo, decideva conclusivamente di allontanarsi, confortata dalla dichiarazione della pattuglia di due agenti, restata a disposizione, secondo la quale non era possibile garantire condizioni di sicurezza. La puntuale ricostruzione degli eventi desunta dagli atti ufficiali di gara è posta alla base della decisione del Giudice Sportivo che, ritenuto che la mancata disputa della partita sia da addebitare al comportamento dei sostenitori della S.S. Elce, ha deliberato di infliggere alla S.S. Elce la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2; di infliggere la sanzione della squalifica del campo di gioco della S.S. Elce per due giornate; di infliggere alla S.S. Elce l’ammenda di lire cinquecentomila (Com. Uff. n. 51 del 4 maggio 2001). Pronunciandosi su reclamo della S.S.Elce la Commissione Disciplinare ha respinto l’appello, confermando la delibera assunta dal Giudice di primo grado. Con appello presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Elce chiede di ammettere nuove testimonianze, di disporre nuovi accertamenti dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., di riformare la decisione della Commissione Disciplinare revocando tutte le sanzioni irrogate, di disporre, avendo accertato che la gara non è stata disputata per responsabilità della società Profiamma, la vittoria della gara a suo favore per 2-0 e di infliggere all’A.S. Profiamma la sanzione della penalizzazione di 1 punto; chiede, in via subordinata, di disporre la ripetizione della gara. Le motivazioni poste a sostegno dell’appello ricostruiscono gli episodi riportati dal rapporto del Commissario di campo in modo tale da pervenire alla valutazione di uno scarso rilievo delle turbolenze e delle minacce addebitate ai tifosi della squadra ospitante; e concludendo, di conseguenza, con una valutazione d’assieme che addebita al Commissario di campo ed ai dirigenti e calciatori della A.S. Profiamma la responsabilità della decisione, non oggettivamente giustificata, di non disputare la gara. Le motivazioni in diritto ricostruiscono la narrazione del Commissario di campo e le argomentazioni della delibera della Commissione Disciplinare ponendo in evidenza asserite carenze di prova della veridicità degli episodi descritti e affermando la contraddittorietà delle motivazioni poste alla base delle conclusioni raggiunte e delle decisioni deliberate. Secondo la giurisprudenza costante di questa Commissione d’Appello Federale la decisione arbitrale di non dar luogo alla disputa della gara (o di interruzione della gara stessa prima della sua conclusione) deve essere fondata su circostanze oggettive che abbiano posto in pericolo l’incolumità dei calciatori e/o degli ufficiali di gara, o di altri tesserati, non superabili e non fronteggiabili con gli opportuni comportamenti posti in essere dagli stessi ufficiali di gara, con l’ausilio anche delle forze dell’ordine, per ripristinare condizioni di sicurezza idonee per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva. Gli atti ufficiali di gara (e, nella fattispecie in esame, soprattutto il preciso rapporto del Commissario di campo) attestano con sufficiente certezza che sussistono le condizioni oggettive poste alla base della decisione arbitrale, suffragata dal Commissario di campo, che hanno condotto alla impossibilità di disputare la partita Elce/Profiamma del 25.4.2001. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Elce di Perugia e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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