F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.C. C.S.C. JUVE CUSANO M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 3.10.2001 INFLITTA AL SIG. NASO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 45 del 31.5.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 5
5 - APPELLO DELL’A.C. C.S.C. JUVE CUSANO M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 3.10.2001 INFLITTA AL SIG. NASO FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 del 31.5.2001)
L’A.C. C.S.C. Juve Cusano M. di Cusano Milanino ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicato sul C.U. n. 45 del 31 maggio 2001, relativa alla inibizione fino al 3.10.2001 inflitta al dirigente Naso Francesco. Rileva la C.A.F. che il reclamo non può essere preso in esame nel merito in quanto trattosi di sanzione inferiore ad un anno, non appellabile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. C.S.C. Juve Cusano M. di Cusano Milanino (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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