F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 8 8 – APPELLO DELL’U.P. SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SPADAFORESE/SCICLI DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 8
8 - APPELLO DELL’U.P. SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT SPADAFORESE/SCICLI DEL 20.5.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 14 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo interposto dalla .P. Scicli avverso lo svolgimento della gara Spadaforese/Scicli, disputata il 20.5.2001 per i play-out del Campionato di Eccellenza, osservando che nel corso della stessa si erano verificati numerosi episodi di rilevanza disciplinare, tanto da condurre ad una sospensione al 43° del secondo tempo; ma che, come emergeva dagli atti ufficiali, dopo che era stata riportata calma in campo (e a nulla rilevando che un calciatore di riserva dello Scicli avesse riportato lesioni, in quanto ciò non costituiva una apprezzabile alterazione del potenziale atletico della squadra) l’arbitro aveva deciso di riprenderla, incontrando peraltro il rifiuto della reclamante, a carico della quale era dunque applicato il dispositivo dell’art. 7 C.G.S.. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la U.P. Scicli, la quale ripercorreva lo svolgimento della gara in questione, costellata da gravi e numerose intemperanze dei sostenitori avversari (ad onta della imposizione della sua disputa a porte chiuse), culminate nel ferimento del proprio tesserato ed in una situazione che aveva imposto la sospensione del giuoco, la cui ripresa non era garantita da condizioni di sicurezza per l’appellante, nonostante il contrario giudizio dell’arbitro, che in tale materia, peraltro, non era assoluto e incensurabile. Chiedeva, quindi, l’applicazione dell’art. 7 C.G.S. a proprio favore. L’appello è infondato. Non si può certo disconoscere che la gara in esame sia stata caratterizzata da gravi incidenti per il comportamento violento dei sostenitori della Spadaforese; non per nulla la delibera impugnata ha adottato pesanti sanzioni a suo carico, infliggendo la squalifica del campo per sei gare. Ma, alIa stregua del rapporto arbitrale e tenendo conto che l’obbligo di disputare le gare ufficiali è strettamente connesso ai doveri di sportività, non appare giustificato il rifiuto della ripresa della gara da parte della U.P. Scicli, laddove gli atti ufficiali soddisfacentemente attestano il ripristino della regolarità in campo e fuori. L’appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.P. Scicli di Scicli (Ragusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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