F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.P. BELMONTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT CAMPOREALE/BELMONTESE DEL 3.6.2001 (Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 05/07/2001 n. 9
9 - APPELLO DELL’A.P. BELMONTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAYOUT CAMPOREALE/BELMONTESE DEL 3.6.2001
(Delibera della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 55 del 14 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Pol. Camporeale, che aveva segnalato la posizione irregolare del calciatore Pietro Casamento, partecipante alla gara Camporeale - Belmontese, disputata il 3.6.2001 per i play-out del Campionato di Promozione, avendo accertato che il medesimo, colpito da squalifica, non l’aveva scontata efficacemente non partecipando ai play-out precedentemente svoltisi e che, a seguito di decisione di questa Commissione d’Appello erano stati annullati, con conseguente ripetizione. Era applicabile alla fattispecie la norma dell’art. 12 comma 4 C.G.S., secondo la quale le gare in relazione alle quali una squalifica può essere efficacemente scontata sono quelle che determinano un risultato valido e non vengono annullate in seguito dagli Organi disciplinari. Per cui era applicato, a carico della A.P. Belmentese, il disposto dell’art. 7 C.G.S.. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F., detta società, la quale rilevava che la squalifica era stata validamente espiata dal Casamento e che la norma richiamata dalla Commissione Disciplinare non era applicabile, non essendovi stato annullamento di gara da parte degli Organi disciplinari. L’appello è infondato, in quanto l’annullamento dei play-out derivò direttamente da una decisione di questa C.A.F., che interveniva sull’esito di gara, riflettentesi sui già disputati play-out; la decisione di annullamento da parte del Comitato Regionale Sicilia ebbe dunque diretta derivazione da delibera disciplinare. Resta con ciò affermata la correttezza della interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. Va rigettato l’appello, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.P. Belmontese Calcio 1979 di Belmonte Mezzagno (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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