F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLA S.C. PORTO INFRESCHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 89 dell’1.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 5
5 - APPELLO DELLA S.C. PORTO INFRESCHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO INFRESCHI/AUTODIANA SALA CONSILINA DEL 3.3.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 89 dell’1.6.2001)
La S.C. Porto Infreschi di Marina di Camerota ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 89 dell’1 giugno 2001, con la quale è stata inflitta alla ricorrente la penalizzazione di tre punti in classifica in conseguenza degli incidenti avvenuti nel corso della gara Porto Infreschi - Autodiana del 3.3.2001 del campionato di calcio a cinque - Serie C/2. Sostiene la ricorrente che, nel caso in esame, non sarebbe applicabile il 2° cpv. del primo comma dell’art. 7 C.G.S. in quanto i fatti addebitabili ai sostenitori del Porto Infreschi non hanno comportato alterazioni al potenziale atletico della Autodiana. Ritiene questa Commissione d’Appello che il suddetto ricorso non possa trovare accoglimento in quanto l’art. 7 n. 1 C.G.S., nel prevedere la non applicabilità della punizione sportiva della gara nell’ipotesi di fatti imputabili ad accompagnatori o sostenitori di una società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della squadra avversaria, dispone che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. L’impugnata delibera ha messo in luce i motivi di particolare tensione e pericolosità in cui si è svolta la gara, mentre non vi è dubbio sul fatto che la perdita dell’allenatore, costretto ad allontanarsi a seguito delle percosse subite, (come risulta dal referto arbitrale) ha comportato una diminuzione del potenziale della squadra avversaria, l’Autidiana di Sala Consilina. Correttamente quindi risulta applicata la sanzione della perdita di tre punti in classifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.C. Porto Infreschi di Marina di Camerota (Salerno) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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