F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 7 7 – APPELLO DEL G.S. MOLINESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MOLINESE/ LUCIANO BASSI DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 35 del 24.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 7 7 - APPELLO DEL G.S. MOLINESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MOLINESE/ LUCIANO BASSI DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 35 del 24.5.2001) Il G.S. Molinese di Molino dei Torti, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta con la quale è stato respinto il ricorso relativo alle squalifiche inflitte ai calciatori Campanella Domenico, Giorgi Gian Paolo, Bognasco Davide, Saverino Pasquale e Bartoletti Marco. L’attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma, infatti, dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d’Appello entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato Ufficiale n. 35 del 24 maggio 2001 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla società ricorrente con raccomandata del 18.6.2001. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dal G.S. Molinese di Molino dei Torti (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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