F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.6.2004 INFLITTA AL SIG. DE NARDO MASSIMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 52 del 21.6.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 11/07/2001 n. 8
8 - APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.6.2004 INFLITTA AL SIG. DE NARDO MASSIMO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 21.6.2001)
Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 49 del 31 maggio 2001, infliggeva al Sig. De Nardo Massimo, dirigente accompagnatore della Società Corviale Amor, l’inibizione a svolgere attività nell’ambito federale fino all’1.6.2004, per avere, nel corso della gara Forte Aurelio/Corviale del 16.5.2001, rivolto espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di gara, colpendolo anche con un calcio alla caviglia destra. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 52 del 21 giugno 2001, respingeva il reclamo proposto dalla Società Corviale Amor, confermando la decisione di primo grado.
Avverso quest’ultima decisione propone appello il Gruppo Sportivo Corviale Amor, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Sig. Massimo De Nardo. L’appello, per quanto concerne la riduzione della sanzione inflitta, può essere accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e supplemento), che hanno valore di fonte di prova privilegiata, il Sig. De Nardo, al termine del primo tempo ha colpito l’arbitro con un calcio alla caviglia destra, rivolgendogli nel contempo espressioni ingiuriose e minacciose. Tale comportamento è sicuramente censurabile, sia sotto il profilo dell’attentato alla incolumità del Direttore di gara sia e soprattutto sotto il profilo dell’esempio educativo e sportivo che dovrebbe fornire un dirigente di squadre giovanili. La sanzione in concreto inflitta appare tuttavia eccessiva, in considerazione sia dello stato soggettivo del De Nardo (ricovero della madre poi deceduta nei giorni successivi), sia delle conseguenze non gravi del suo comportamento, dal momento che l’arbitro non ha riportato lesioni obiettivamente rilevanti. Appare equo pertanto ridurre la sanzione inflitta fino all’1.6.2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma, riduce all’1.6.2003 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. De Nardo Massimo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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