F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 15 15 – APPELLO DEL TAU CALCIO ALTOPASCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTE AI SIGG.RI CITTI GIUSEPPE E BULLENTINI ERMANNO, RISPETTIVAMENTE PER ANNI 1 E MESI 6 E PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 1 del 6.7.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 14/09/2001 n. 15 15 - APPELLO DEL TAU CALCIO ALTOPASCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTE AI SIGG.RI CITTI GIUSEPPE E BULLENTINI ERMANNO, RISPETTIVAMENTE PER ANNI 1 E MESI 6 E PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 6.7.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica irrogava la sanzione dell’inibizione a Citti Giuseppe per anni 1 e mesi sei e a Bullettini Ermanno per anni 1 in relazione agli episodi verificatisi nella partecipazione alla gara del 4.05.2000 del Torneo di Metato. Avverso tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione la società Tau Calcio Altopascio, chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte.Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non può essere accolto. Invero le sanzioni appaiono adeguate al caso concreto facendo riferimento alle modalità di esecuzione del fatto ed anche all’atteggiamento psicologico che ha sostenuto la condotta illecita. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Tau Calcio Altopascio di Altopascio (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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