F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 1 l – APPELLO DELLA S.S. LA BENVENUTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA BENVENUTA/PRATOSPORT DEL 24.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 9 del 13.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 21/09/2001 n. 1
l - APPELLO DELLA S.S. LA BENVENUTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA BENVENUTA/PRATOSPORT DEL 24.6.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 9 del 13.7.2001)
Con decisione di cui al Com. Uff. n. 4 in data 4 luglio 2001, il Giudice Sportivo presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, appurato che 4 calciatrici, tesserate presso altre società, non potevano essere schierate ed impiegate dalla reclamante Società Sportiva La Benvenuta nella gara di finale nazionale del Torneo giovani calciatrici (s.s. 2000/01), disputata il 24 giugno 2001 e vinta nei confronti della Pratosport con il punteggio di 4 a 1, disponeva le seguenti sanzioni: la non convalida del risultato conseguito sul campo dalla S.S. La Benvenuta e l’attribuzione alla Soc. Pratosport della vittoria con il risultato di 2 a 0; l'ammenda di lire 300.000 a carico della società La Benvenuta; l’inibizione all’attività sportiva in ambito federale fino al 30 settembre 2001 a carico del dirigente accompagnatore de La Benvenuta Sig. E. Cannavò; la squalifica di due giornate per le calciatrici irregolarmente utilizzate; la restituzione, infine, di tutti i premi relativi alla vittoria finale conseguita. La Commissione Disciplinare, con la decisione in questa sede avversata, accogliendo parzialmente il reclamo de La Benvenuta riduceva l’ammenda a L. 100.000, la durata dell’inibizione inflitta al Dirigente Cannavò fino al 31 luglio 2001, la squalifica delle calciatrici a una giornata, confermando per il resto la pronunzia di primo grado, relativamente quindi alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ed alla restituzione dei premi. Il reclamo avanti a questa Commissione d’Appello, proposto nei termini dalla Società La Benvenuta in persona del Segretario con potere di firma, volto ad ottenere la declaratoria della regolarità del risultato conseguito sul campo e quindi della vittoria della finale nazionale del Torneo giovanile femminile, si fonda sulla circostanza che le giocatrici di cui si verte avrebbero regolarmente partecipato a tutta la fase finale nazionale. Il gravame non merita accoglimento, essendo nel merito privo di consistenza. L’articolo 8 del Regolamento relativo al Torneo giovani calciatrici – fase nazionale – stagione sportiva 2000/2001 recita a chiare lettere, negli ultimi due periodi, che “possono essere inserite in distinta gare anche n. 4 calciatrici tesserate con un’altra Società, munite del nulla-osta scritto della Società di appartenenza. Si precisa che per la Fase Nazionale le società possono utilizzare esclusivamente solo le calciatrici già utilizzate per la Fase Regionale (munite di nulla-osta)”. Orbene risulta che la Società reclamante, sulla base di elementi di fatto non contestati dalla medesima, abbia iscritto in distinta e utilizzato nella fase nazionale le calciatrici De Gennaro, vincolata alla società Giorgella, nonché Fomiatti, Volenterio e Castelli, tutte vincolate alla Società Casa della Gioventù, senza averle però utilizzate, come prescritto dalla menzionata norma regolamentare, nella precedente fase regionale. Non basta dunque che le suddette giocatrici fossero munite di regolare nulla-osta rilasciato dalle società di appartenenza, né giova alla reclamante che esse abbiano comunque partecipato alla precedente fase regionale, in forza però alle società di appartenenza. L’istante non può poi efficacemente appellarsi all’evidente refuso che contraddistingueva la versione originaria del Comunicato Ufficiale n. 9 del 13 luglio 2001, poi definitivamente corretto, il quale, in effetti, inizialmente richiamava erroneamente la fase “nazionale” precedente e non, come dovuto, quella “regionale”. Tanto premesso, definitivamente appurata la piena violazione della norma regolamentare sopra richiamata, circa l’utilizzazione di calciatrici tesserate presso altre società, che ha evidentemente falsato il corretto conseguimento dei risultati sportivi da parte della reclamante, e quindi - non da ultimo - il regolare svolgimento della fase nazionale del torneo, il Collegio ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare, che peraltro, basandosi anche sulla difficoltà di interpretare il predetto art. 8 del Regolamento, ha già di suo ridotto il peso sanzionatorio delle misure ulteriormente inflitte rispetto alla punizione sportiva della gara, vada confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. La Benvenuta di Bollate (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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