F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 19 Marzo 2012 4. RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. LUIGI SALVOLDI (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ) – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N. 2003/70PF 11- 12/SP/BLP DEL 6.10.2011, AI SENSI DELL’ART.10, COMMA 3, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C, PUNTO 5) DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 E AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 19 Marzo 2012 4. RICORSO DELL’U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. LUIGI SALVOLDI (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ) - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N. 2003/70PF 11- 12/SP/BLP DEL 6.10.2011, AI SENSI DELL’ART.10, COMMA 3, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C, PUNTO 5) DEL COM. UFF. N. 158/A DEL 29.4.2011 E AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011) La società U.S. Siracusa ha presentato reclamo avverso le sanzioni sopra esposte inflittagli a seguito del deferimento del Procuratore Federale per il mancato deposito entro il termine del 30.6.2011, a norma dell’art.10 comma 3 C.G.S. e in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.4.2011, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1.7.2008 – 30.6.2009. La ricorrente sostiene la sua regolarità alla data del 30.6.2011 in relazione ai pagamenti dell’IVA e dell’IRAP, in virtù della dichiarazione resa in pari data dalla società “Serit Sicilia S.p.A.” - Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Siracusa – nella quale si attesta la regolarità dei pagamenti a seguito della rateizzazione del carico fiscale a carico della Società stessa nei confronti dello Stato. Sostiene inoltre la ricorrente che la notifica della cartella esattoriale in relazione al debito fiscale sopra richiamato è stato ad essa notificato in data successiva al 30.4.2011, previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.4.2011, e che pertanto la società non poteva essere obbligata alla presentazione della documentazione richiesta. La Corte, esaminato il ricorso ed i documenti allegati ed udite le Parti, rileva un errore di interpretazione della Delibera n. 158/A del 29.4.2011 e precisamente quanto disposto al Titolo I, paragrafo III, lettera C), punto 5) ove vi è l’obbligo delle società depositare entro il termine del 30.6.2001 “presso la Co.Vi.So.C, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30.4.2011…” Tale dichiarazione di avvenuto pagamento non è pervenuta alla Co.Vi.So.C entro il termine stabilito, come documentato dalla lettera inviata dallo stesso Organo di controllo in data 3.8.2011 n. 3363.04/GC/cc ma bensì il giorno 7.7.2011, data di accoglimento della domanda di rateizzazione da parte della società “Serit Sicilia S.p.A.”. Accoglimento trasmesso dalla società ricorrente alla Co.Vi.So.C lo stesso giorno 7.7.2011. Vi è quindi una totale inosservanza di quanto disposto dalla Delibera n. 158/A del 29.4.2011, dalla quale data la società ricorrente, a perfetta conoscenza dei propri debiti nei confronti dell’Erario, poteva richiedere alla Serit Sicilia S.p.A la certificazione e rateizzazione degli stessi e non successivamente al giorno di scadenza previsto dalla Delibera stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone addebitarsi.
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