COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.115 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore BORDINO Daniele fino al 30.4.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.115 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore BORDINO Daniele fino al 30.4.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara U.S.D. Borgia 2007 – U.S. Bivongi Pazzano del 26/02/2012, risulta che al 43° del II tempo il calciatore Bordino Daniele (U.S.D. Borgia 2007) veniva espulso per avere sgambettato un avversario. Lo stesso calciatore, ritardando l’uscita dal terreno di gioco, proferiva all’indirizzo del direttore di gara frasi offensive e minacciose e, dopo averlo spintonato, veniva trattenuto dai compagni di squadra. Lo stesso calciatore, al 45° del II tempo, in occasione dell’espulsione di un calciatore avversario, rientrava in campo dagli spogliatoi correndo e tentava di aggredire il calciatore espulso, rivolgendogli anche degli insulti. Il giudice di prime cure, per i fatti testé riportati, ha squalificato il calciatore Bordino Daniele fino al 30/04/2013, come da C.U. n.47 dell’01.03.2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro. Tenuto conto che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti in esso riportati, la responsabilità del Bordino per i fatti riportati in precedenza emerge in modo chiaro ed in equivoco. Tuttavia, la sanzione irrogatagli in primo grado appare eccessiva in considerazione della natura, dell’entità ed alle modalità dei fatti verificatisi e, pertanto, appare conforme a giustizia operare una congrua riduzione della stessa. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore BORDINO Daniele a tutto il 30 APRILE 2012 e dispone, altresì, di accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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