COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.116 della Società F.C. GAETANO SCIREA 1990 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PRINCIPATO Mario fino al 31.12.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.116 della Società F.C. GAETANO SCIREA 1990 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PRINCIPATO Mario fino al 31.12.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA dal rapporto dell’arbitro della gara F.C. Gaetano Scirea 1990 – G.S. Marcellinara del 26/02/2012, che al 33° del I tempo il calciatore Principato Mario (Gaetano Scirea 1990), dopo essere stato espulso per recidività in ammonizione, proferiva all’indirizzo del direttore di gara parole offensive. Il medesimo calciatore inoltre, scrive testualmente l’arbitro nel referto, “tentava di aggredirmi più volte, ma veniva trattenuto dai compagni di squadra” e inoltre “tentava di sferrarmi schiaffi sui cartellini che avevo in mano, ma non è riuscito a colpirmi poiché riuscivo a schivarli”. Dopo aver ritardato l’uscita dal campo, il calciatore in questione continuava ad insultare l’arbitro anche dal di fuori della rete di recinzione e, al termine della gara, entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, protestando vivacemente contro l’operato del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha squalificato il calciatore Principato Mario fino al 31/12/2012 (cfr. C.U. n.47 dell’01/03/2012 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante sostiene, in sintesi, che Principato Mario abbia solamente protestato in campo in modo veemente per una decisione dell’arbitro, negando, inoltre, sia che il calciatore abbia offeso l’arbitro dal di fuori della rete di recinzione sia che lo stesso abbia protestato nello spogliatoio arbitrale. A parere di questa Commissione, dal rapporto arbitrale non risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza di atti idonei ad integrare il tentativo di aggressione fisica da parte del calciatore ai danni del direttore di gara, in quanto il relativo comportamento appare riconducibile più che altro a vibrate proteste. Al contrario, non possono essere messi in dubbio gli altri fatti ascritti al calciatore, tenuto conto che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Alla luce di quanto sopra, la sanzione irrogata in primo grado deve essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore PRINCIPATO Mario fino al 30 GIUGNO 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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