COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.18 A del 23.2.2012 (squalifica del massaggiatore DE SANTIS Michele fino al 30 GIUGNO 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.18 A del 23.2.2012 (squalifica del massaggiatore DE SANTIS Michele fino al 30 GIUGNO 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con l’inibizione fino al 30 giugno 2014 il massaggiatore De Santis Michele per aver colpito con un violento pugno in viso un calciatore avversario. Sostiene, in particolare, che il massaggiatore De Santis non è mai entrato in campo perché non ha mai lasciato la panchina sulla quale aveva preso posto. L’assunto è totalmente smentito dal racconto che dei fatti ha fornito l’arbitro nel suo rapporto. In particolare, precisa l’arbitro, il De Santis è entrato in campo ed ha colpito il calciatore del Mater Domini De Fazio Tommaso con un pugno talmente violento da causare lo svenimento dello stesso. Nonostante la gravità del gesto, che ha ingenerato una situazione di grave tensione in campo, il De Santis, privo di controllo, ha continuato a litigare e a provocare i calciatori avversari. I fatti per come narrati dall’arbitro e la conseguente responsabilità del De Santis non possono essere posti in dubbio. Anche la sanzione irrogata in primo grado appare - per la gravita del gesto e per il contegno tenuto dal De Santis anche dopo aver colpito il calciatore ed aver constatato le gravi conseguenze provocate – assolutamente adeguata alla condotta violenta. Il reclamo deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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