COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.107 della Società A.S.D.GUARANUM 2011 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Guaranum 2011 – AS Fiumefreddo del 18.02.2012 con il punteggio di 0-3,penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore LEONETTI Luigi Maria per CINQUE giornate, squalifica del calciatore PANTUSA Francesco per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore CARUSO Michele per TRE giornate). RECLAMO n.108 della Società A.S.D.FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore BRUNO Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore PORCO Mauro per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.107 della Società A.S.D.GUARANUM 2011 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Guaranum 2011 – AS Fiumefreddo del 18.02.2012 con il punteggio di 0-3,penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 250,00, squalifica del calciatore LEONETTI Luigi Maria per CINQUE giornate, squalifica del calciatore PANTUSA Francesco per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore CARUSO Michele per TRE giornate). RECLAMO n.108 della Società A.S.D.FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore BRUNO Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore PORCO Mauro per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE ……omissis….. RILEVA ……omissis….. Nel suo rapporto il Commissario di campo ha aggiunto che il calciatore n.9 del Guaranum (Caruso Michele) colpiva violentemente il calciatore n.10 (Martire Gaetano) del Fiumefreddo, provocandogli la lesione del labbro inferiore; ……omissis….. P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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