COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 111 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PEZZANO Manuele fino al 1.3.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 20/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 111 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore PEZZANO Manuele fino al 1.3.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA dal rapporto dell’arbitro della gara Bovalino calcio a 5 – Città di Vibo Valentia del 25/02/2012, che al 31° del 1^ tempo il calciatore Pezzano Manuele (Bovalino c/5), dopo essere stato ammonito, si avvicinava al direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive e minacciose e, afferrandolo per la divisa, gli “urtava il viso con una mano” senza arrecargli dolore. Lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, correva verso l’arbitro “con un pugno chiuso ed il braccio alzato” e, dopo essere arrivato “a poco più di un metro di distanza” dal suddetto ufficiale di gara, veniva fermato ed allontanato dai propri dirigenti e dai compagni di squadra. Il Pezzano, tuttavia, dopo alcuni istanti, tentava nuovamente di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti della propria squadra che provvedevano a farlo allontanare. Al termine della gara, il calciatore in questione, che si trovava all’ingresso degli spogliatoi, afferrava nuovamente l’arbitro per la divisa e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose. Il giudice di prime cure, dopo aver accertato i fatti, ha squalificato il calciatore Pezzano Manuele fino all’01.03.2013 (cfr. C.U. n.110 dell’01/03/2012 del Comitato Regionale Calabria). Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e ribadite nel corso dell’odierna seduta mirano, in sostanza, a ridimensionare il comportamento ascritto al calciatore in questione ad una vibrata protesta, sostenendo che sarebbe stato l’arbitro ad istigarlo “assumendo nei suoi confronti atteggiamenti di sfida e/o di arroganza”. A parere di questa Commissione, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati in modo puntuale nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Relativamente all’entità della sanzione irrogata in primo grado, si osserva che la stessa appare eccessiva in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al Pezzano, tenuto conto, in particolare, che nessun atto di violenza è stato portato a compimento ai danni dell’arbitro, in quanto nel rapporto arbitrale si rileva chiaramente che l’avere urtato il viso del direttore di gara con una mano, senza procurargli peraltro alcun dolore, appare riconducibile ad un gesto casuale e, quindi, del tutto involontario. La sanzione, pertanto, dev’essere in questa sede ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore PEZZANO Manuele a tutto il 31 DICEMBRE 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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