COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO BARANO CALCIO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / BARANO CALCIO DEL 19/2/12

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO BARANO CALCIO – GARA NUOVA BOYS CAIVANESE / BARANO CALCIO DEL 19/2/12 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 78 del 23/2/2012, pag. 1858, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole di due circostanze: la prima che l’arbitro sia stato condizionato nelle proprie decisioni, da alcuni tifosi che l’avevano minacciato, entrando anche in campo e causando la necessaria sospensione della gara, fino al momento della realizzazione della rete della società locale; la seconda evidenziava la irrisoria concessione di tre minuti di recupero. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento, è emerso che le doglianze sono infondate. In effetti durante il secondo tempo, e precisamente al 34° minuto, il direttore di gara ha sospeso la gara perché un tifoso entrava indebitamente sul terreno di gioco ed alcune persone erano aggrappate alla rete di recinzione e pertanto, invitava il capitano della società locale a far sgomberare il campo. Quest’ultimo si adoperava affinché si allontanasse l’invasore e scendessero le persone dalla rete di recinzione. Dopo circa quattro minuti, sedata anche la lite sugli spalti tra tifosi, l’arbitro riprendeva regolarmente la gara e concedeva sei minuti di recupero, regolarmente comunicati prima di disputarli. La decisione in merito alla rete realizzata dalla società locale è stata, pertanto, adottata nel pieno della consapevolezza e serenità d’animo, per nulla turbato da minacce di tifosi locali. Inoltre, l’arbitro è l’unico cronometrista della gara e pertanto il tempo da recuperare riguarda l’esclusiva discrezione dello stesso, insindacabile, giova quindi comprendere che il motivo di reclamo è inammissibile. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e di omologare il risultato acquisito sul campo: Nuova Boys Caivanese – Barano Calcio 1–0. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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