COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO REAL AIROLA – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 I REAL AIROLA DEL 17/12/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO REAL AIROLA – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 I REAL AIROLA DEL 17/12/2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Airola per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e del censimento, dei calciatori Posillipo Donato (nato il 14.10.1990) e Maietta Natale (nato il 26.07.1984), nonché dell'assistente di parte, Sig. Pastore Francesco, rileva l'infondatezza dell'atto d’impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R Campania, è emerso, invero, che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati, a favore della società S. Nicola Calcio 2009, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame: Posillipo Donato, dal 6.10.2011; Maietta Natale, dal 15.10.2010. Quanto all'assistente di parte, Sig. Pastore Francesco, nato il 3.04.1970, risulta tesserato, a favore della società S. Nicola Calcio 2009, dall’11.12.2010. Di conseguenza, la partecipazione, alla gara in esame, dei nominati calciatori e dell'assistente di parte, sig. Napolitano Andrea (la cui posizione è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori), è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Airola; di omologare il risultato conseguito sul campo (3-1 a favore della società S. Nicola Calcio 2009); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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