COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE AGEROLINA / JUVE PRO POGGIOMARINO DELL’11/12/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE AGEROLINA / JUVE PRO POGGIOMARINO DELL’11/12/2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ristor Lettere F.C. in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Formicola Fabio, nato il 3.11.1986, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il nominato calciatore Formicola Fabio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Juve Agerolina, dal 2.12.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Quanto alla doglianza espressa dalla reclamante, in ordine alla circostanza che il nominato calciatore sia stato svincolato dalla società di precedente appartenenza, Santa Maria La Carità, deve precisarsi che essa aveva proceduto allo svincolo del calciatore, in data 16.12.2011, nonostante lo avesse precedentemente trasferito (con lista di trasferimento spedita al C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, in data 2.12.2011, pervenuta al medesimo C.R. in data 6.12.2011) alla società Juve Agerolina. La cennata lista di trasferimento del calciatore Formicola Fabio, dalla società Santa Maria La Carità alla società Juve Agerolina, è stata regolarizzata (quindi, con riferimento alla sua data di decorrenza, come innanzi indicata: 2.12.2011), in conformità alla procedura al riguardo stabilita dal C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del C.R. Campania, in data 3.01.2012. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-1 a favore della società Juve Agerolina); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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