COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO RISTOR LETTERE F.C. – GARA RISTOR LETTERE F.C. / JUVE AGEROLINA DEL 17/12/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO RISTOR LETTERE F.C. – GARA RISTOR LETTERE F.C. / JUVE AGEROLINA DEL
17/12/2011
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ristor Lettere F.C. in ordine alla
gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento,
del calciatore Formicola Fabio, nato il 3.11.1986, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli
accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il nominato
calciatore Formicola Fabio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Juve Agerolina, dal
2.12.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Quanto alla
doglianza espressa dalla reclamante, in ordine alla circostanza che il nominato calciatore sia stato
svincolato dalla società di precedente appartenenza, Santa Maria La Carità, deve precisarsi che
essa aveva proceduto allo svincolo del calciatore, in data 16.12.2011, nonostante lo avesse
precedentemente trasferito (con lista di trasferimento spedita al C.R. Campania, a mezzo
raccomandata postale, in data 2.12.2011, pervenuta al medesimo C.R. in data 6.12.2011) alla
società Juve Agerolina. La cennata lista di trasferimento del calciatore Formicola Fabio, dalla
società Santa Maria La Carità alla società Juve Agerolina, è stata regolarizzata (quindi, con
riferimento alla sua data di decorrenza, come innanzi indicata: 2.12.2011), in conformità alla
procedura al riguardo stabilita dal C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del C.R. Campania, in data 3.01.2012. Di
conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli
effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Ristor Lettere F.C.; di omologare il risultato
conseguito sul campo (0-3 a favore della società Juve Agerolina); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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