COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA JUVENTUS BOSCOREALE / JUVE AGEROLINA DEL 15/01/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA JUVENTUS BOSCOREALE / JUVE AGEROLINA DEL 15/01/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ristor Lettere F.C. in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Formicola Fabio, nato il 3.11.1986, rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il nominato calciatore Formicola Fabio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Juve Agerolina, dal 2.12.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Quanto alle doglianze espresse dalla reclamante, deve precisarsi quanto segue: in ordine alla circostanza che il nominato calciatore sia stato svincolato dalla società di precedente appartenenza, Santa Maria La Carità, deve sottolinearsi che essa aveva proceduto allo svincolo del calciatore, in data 16.12.2011, nonostante lo avesse precedentemente trasferito (con lista di trasferimento spedita al C.R. Campania, a mezzo raccomandata postale, in data 2.12.2011, pervenuta al medesimo C.R. in data 6.12.2011) alla società Juve Agerolina. La cennata lista di trasferimento del calciatore Formicola Fabio, dalla società Santa Maria La Carità alla società Juve Agerolina, è stata regolarizzata (quindi, con riferimento alla sua data di decorrenza, come innanzi indicata: 2.12.2011), in conformità alla procedura al riguardo stabilita dal C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del C.R. Campania, in data 3.01.2012. Quanto all’altra doglianza della reclamante, relativa alla sottoscrizione della lista di trasferimento, essa è assorbita in quanto innanzi puntualizzato, in ordine alla richiamata regolarizzazione. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Juventus Boscoreale; di omologare il risultato conseguito sul campo (0-5 a favore della società Juve Agerolina); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it