COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA RINASCITA ARPAIA 2009 – CALCIO EUROPA DEL 18/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA RINASCITA ARPAIA 2009 – CALCIO EUROPA DEL 18/3/2012 Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché gli allegati, preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica; rileva altresì, che al 44° del primo temp o, in seguito ad un’azione di gioco il direttore di gara sanzionava un fallo commesso dal calciatore n. 8, Esposito Carmine, della società Rinascita Arpaia 2009, in reazione quest’ultimo ingiuriava il direttore di gara e lo spintonava; pertanto l’arbitro lo espelleva e contestualmente veniva accerchiato da diversi tesserai della società locale; tra questi il n. 5, Migliore Aniello lo afferrava per la mano e lo strattonava per una spalla insultandolo; l’arbitro provvedeva ad espellere anche quest’ultimo calciatore che tentava, altresì, di aggredirlo, non riuscendovi in quanto trattenuto dai compagni di squadra; nello stesso momento il calciatore n. 20, Esposito Lorenzo, spintonava l’arbitro e lo sfiorava con una manata al volto. A questo punto l’arbitro al fine di tutelare la propria incolumità sospendeva definitivamente la gara e si recava rapidamente negli spogliatoi e solo grazie all’intervento del Commissario di Campo e delle Forze dell’Ordine, nel frattempo giunte al campo perché avvertite, si riusciva ad evitare l’aggressione. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Rinascita Arpaia 2009 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di € 400.00, per l’inoperatività dei dirigenti locali che hanno assistito passivamente all’evidente tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro. In ordine ai provvedimenti a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.
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