COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HONVEED COPERCHIA – GARA HONVEED COPERCHIA I ALBA CAVESE DEL 25.02.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HONVEED COPERCHIA – GARA HONVEED COPERCHIA I ALBA CAVESE DEL 25.02.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Romeo Marco; visti gli atti ufficiali, osserva che la descrizione dei fatti, così come formalizzata dal direttore di gara nel suo referto, appare generica ed, obiettivamente, non conforme a commisurare la squalifica nei termini quantificati dal Giudice Sportivo Territoriale. Invero, come costantemente e coerentemente disposto da questa C.D.T., la determinazione della sanzione deve corrispondere, sotto il profilo dell’equità e della proporzionalità, all’effettiva gravità dell’infrazione di riferimento. Deve, dunque, disporsi la riduzione della sanzione a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Honveed Coperchia, riducendo a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Romeo Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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