COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA REAL GRUMESESE I BORBONE – TURTLES CASAPESENNA DEL 18/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA REAL GRUMESESE I BORBONE – TURTLES CASAPESENNA DEL 18/3/2012 Il G.S.T., letto il referto di gara ed il relativo allegato, rileva che al 44° minuto del secondo tempo, durante un’azione di gioco, si accendeva un’animata discussione fra due calciatori delle società in gara, a seguito della quale si scatenava un’autentica rissa che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le società; rileva, altresì, che a seguito di tanto alcuni tifosi non identificati circa l’appartenenza, scavalcavano la recinzione del terreno di gioco; l’arbitro nonostante i tentativi, non riusciva a riportare la calma tanto che ritenendo non più sussistenti le condizioni per continuare la gara ne decretava la definitiva sospensione. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 17 e seguenti del C.G.S. DELIBERA di infliggere ad entrambe le società, Real Grumose I Borbone e Turtles Casapesenna, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine alle sanzioni a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
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