COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA BARANO CALCIO I NAPOLI SANITÀ DEL 24/10/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA BARANO CALCIO I NAPOLI SANITÀ DEL 24/10/2011
Il G.S.T., letti gli atti, trasmessi a questo Giudice Sportivo Territoriale dalla Commissione
Disciplinare Territoriale, alla quale era stato erroneamente inoltrato dalla società reclamante; letto il
reclamo, proposto dalla società Napoli Sanità in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la
presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Di Costanzo Christian (nato il
7.12.1994), osserva: in via preliminare, che l’errore di intestazione del reclamo, per costante
giurisprudenza, debba essere sanato, sulla base dei principio sostanziale della salvezza dell’atto,
ovviamente a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità, o di preclusione (che
impedirebbe la sanatoria del reclamo, ad esempio, nell’ipotesi che un reclamo, per il quale sia
previsto il preannuncio ritualmente formalizzato, ne sia sprovvisto). Quanto al merito del reclamo,
questo G.S.T. rileva la fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, come risulta dal Comunicato
Ufficiale n. 100 del 18.03.2011, pagina 2153, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara
del 13.03.2011, Barano Calcio / Libertas Ercolanese (quintultima, della stagione sportiva 2010/2011,
del Campionato Regionale di Attività Mista), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo
territoriale con la squalifica per otto giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale
squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che
consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione
delle gare ufficiali, immediatamente successive a quella, nel corso della quale egli sia stato espulso
dal campo. Orbene, nelle successive cinque gare del citato Campionato Regionale di Attività Mista
della stagione sportiva 2010/2011: Barano Calcio / Soccer Pasquale Foggia del 28.03.2011 (prima
gara dopo la sosta delle festività Pasquali); Barano Calcio / Forio Calcio del 4.04.2011; Miano /
Barano Calcio del 10.04.2011 e, infine, Barano Calcio / Promotion Soccer del 18.04.2011, il
calciatore Di Costanzo Christian non veniva inserito nelle distinte ufficiali di gara (e non veniva, di
conseguenza, neppure utilizzato), scontando, così, le quattro delle otto giornate di squalifica a suo
carico. Nella gara di recupero del 4.05.2011, Virtus Volla / Barano Calcio, non disputata per rinuncia
della società Barano Calcio, la squalifica a carico del calciatore Di Costanzo Christian non è stata
espiata, nella misura di una giornata di gara. Atteso che il calciatore in argomento (in quota, per la
corrente stagione sportiva, in ordine al Campionato Regionale di Attività Mista, o Juniores) è
dell’anno solare 1994, ossia rientra, per la corrente stagione sportiva, nella fascia di età ordinaria
della categoria Juniores (che è fissata dal 1° genn aio 1993 in poi), egli avrebbe dovuto scontare le
residue giornate di squalifica, a suo carico, con decorrenza dalla prima gara ufficiale, della stagione
sportiva immediatamente successiva, ovvero, a decorrere dalla gara oggetto di reclamo. Di
conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli
effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Napoli Sanità, di infliggere, a carico della
società Barano Calcio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di
Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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