COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA BARANO CALCIO I NAPOLI SANITÀ DEL 24/10/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA BARANO CALCIO I NAPOLI SANITÀ DEL 24/10/2011 Il G.S.T., letti gli atti, trasmessi a questo Giudice Sportivo Territoriale dalla Commissione Disciplinare Territoriale, alla quale era stato erroneamente inoltrato dalla società reclamante; letto il reclamo, proposto dalla società Napoli Sanità in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Di Costanzo Christian (nato il 7.12.1994), osserva: in via preliminare, che l’errore di intestazione del reclamo, per costante giurisprudenza, debba essere sanato, sulla base dei principio sostanziale della salvezza dell’atto, ovviamente a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità, o di preclusione (che impedirebbe la sanatoria del reclamo, ad esempio, nell’ipotesi che un reclamo, per il quale sia previsto il preannuncio ritualmente formalizzato, ne sia sprovvisto). Quanto al merito del reclamo, questo G.S.T. rileva la fondatezza dell'atto d’impugnazione. Invero, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 100 del 18.03.2011, pagina 2153, del C.R. Campania, il nominato calciatore, nella gara del 13.03.2011, Barano Calcio / Libertas Ercolanese (quintultima, della stagione sportiva 2010/2011, del Campionato Regionale di Attività Mista), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo territoriale con la squalifica per otto giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo. Tale squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione delle gare ufficiali, immediatamente successive a quella, nel corso della quale egli sia stato espulso dal campo. Orbene, nelle successive cinque gare del citato Campionato Regionale di Attività Mista della stagione sportiva 2010/2011: Barano Calcio / Soccer Pasquale Foggia del 28.03.2011 (prima gara dopo la sosta delle festività Pasquali); Barano Calcio / Forio Calcio del 4.04.2011; Miano / Barano Calcio del 10.04.2011 e, infine, Barano Calcio / Promotion Soccer del 18.04.2011, il calciatore Di Costanzo Christian non veniva inserito nelle distinte ufficiali di gara (e non veniva, di conseguenza, neppure utilizzato), scontando, così, le quattro delle otto giornate di squalifica a suo carico. Nella gara di recupero del 4.05.2011, Virtus Volla / Barano Calcio, non disputata per rinuncia della società Barano Calcio, la squalifica a carico del calciatore Di Costanzo Christian non è stata espiata, nella misura di una giornata di gara. Atteso che il calciatore in argomento (in quota, per la corrente stagione sportiva, in ordine al Campionato Regionale di Attività Mista, o Juniores) è dell’anno solare 1994, ossia rientra, per la corrente stagione sportiva, nella fascia di età ordinaria della categoria Juniores (che è fissata dal 1° genn aio 1993 in poi), egli avrebbe dovuto scontare le residue giornate di squalifica, a suo carico, con decorrenza dalla prima gara ufficiale, della stagione sportiva immediatamente successiva, ovvero, a decorrere dalla gara oggetto di reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Napoli Sanità, di infliggere, a carico della società Barano Calcio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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