COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETICO NOLA – GARA AENARIA I ATLETICO NOLA DEL 30/01/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO ATLETICO NOLA – GARA AENARIA I ATLETICO NOLA DEL 30/01/2012
Il G.S.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante
assume che i calciatori della società Aenaria, Fersisan Ismail (nato il 3.12.1995), Nefati Kerin (nato il
18.12.1994), Hasdar Burhan (nato il 21.07.1994 e non 1947) e Rahipov Alen (nato il 15.02.1997),
abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Aenaria e senza
la prescritta autorizzazione ex art. 34, N.O.I.F. per il calciatore Rahipov Alen. Dalla documentazione,
acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre il calciatore
Nefati Kerin risulta regolarmente tesserato, a favore della società Aenaria, dal 31.10.2011, ovvero,
da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Viceversa, è emerso che i calciatori
Rahipov Alen, Fersisan Ismail e Hasdar Burhan non risultano tesserati a favore della medesima
società Aenaria. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori, alla gara in esame, è da
considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELlBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Nola, di infliggere a carico della
società Aenaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di
Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio dl 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.