COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO ANACAPRI – GARA ATLETICO BOSCO I ANACAPRI DELL’1/03/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO ANACAPRI – GARA ATLETICO BOSCO I ANACAPRI DELL’1/03/2012
Il G.S.T, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 84, dell’8 marzo 2012, pagina 2013;
visti gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che l’atto della società Anacapri è privo della prova
dell’invio di copia alla società controparte, prescritta, quale elemento essenziale, dall’art. 46, comma
1, C.G.S. Considerato che tale omissione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 5,
C.G.S. e dell’art. 46, comma 1, C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; per tali motivi
DELlBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; di infliggere, a carico della società Anacapri, la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio dl 0-3, la
penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima
rinuncia. Fa obbligo alla società Anacapri di versare a favore della società Atletico Bosco,
quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 60,00; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.