COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DYNAMO CILLO – GARA EPITAFFIO C5 I DYNAMO CILLO DEL 22/01/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 22 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO DYNAMO CILLO – GARA EPITAFFIO C5 I DYNAMO CILLO DEL 22/01/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Dinamo Cillo per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calcettista Altieri Giovanni (nato il 7.08.1982), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R Campania, è emerso, invero, che il calcettista risulta regolarmente tesserato, a favore della società Epitaffio C5, dal 21.01.2012, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, la partecipazione, alla gara in esame, del nominato calcettista, è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Dynamo Cillo; di omologare il risultato conseguito sul campo (8-2 a favore della società Epitaffio C5); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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