COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENEGAT PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8/3/2012 (Gara TOR SAN LORENZO – GIULIANELLO del 4/3/2012 Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENEGAT PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8/3/2012 (Gara TOR SAN LORENZO – GIULIANELLO del 4/3/2012 Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società TOR SAN LORENZO ritiene eccessiva la sanzione inflitta al calciatore MENEGAT Patrizio, in quanto, pur condannando il comportamento del calciatore, pone in evidenza che si è trattato esclusivamente di una reazione di natura verbale, dovuta essenzialmente per un fallo subito in area di rigore e non sanzionato dall’arbitro. Chiede quindi la ricorrente una rivisitazione della squalifica inflitta al proprio calciatore MENEGAT Patrizio. Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara non può che confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure, in quanto il calciatore, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, nella circostanza rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni offensive e minacciose venendo a stento allontanato dai compagni di squadra. Detto ciò questo Organo di Giustizia Sportiva non ritenendo assumibili nemmeno parzialmente le considerazioni della ricorrente DELIBERA di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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