COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TOCCI MASSIMILIANO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PITOTTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 DEL 13.3.2012 (GARA: CASPERIA 2006 – BASSANO ROMANO dell’11.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TOCCI MASSIMILIANO E DI SQUALIFICA FINO AL 30.10.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PITOTTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 DEL 13.3.2012 (GARA: CASPERIA 2006 – BASSANO ROMANO dell’11.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe con i quale la Società CASPERIA ritiene eccessive le sanzioni comminate ai calciatori indicati in titolo, precisando per quanto attiene al TOCCI che il predetto non assumeva alcuna tteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Per quanto riguarda invece il comportamento del PITOTTI la reclamante pone in evidenza che si è trattato di un mero gesto di stizza verso se stesso e non verso l’arbitro e che battendo i piedi pr terra involontariamente del terriccio raggiungeva al corpo il Direttore di gara. Questa Commissione Disciplinare dopo aver valutato la situazione, si è resa conto che la sanzione inflitta al TOCCI appare del tutto congrua rispetto a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto in cui evidenzia il comportamento gravemente minaccioso ed irriguardoso tenuto dal TOCCI nei confronti dell’arbitro stesso. Per quanto attiene il comportamentno del calciatore PITOTTI DANIELE, questa Commissione pur confermando l’episodio posto in essere dal calciatore che scalciava volontariamente del terriccio contro l’arbitro che veniva raggiunto al corpo, è dell’avviso che la sanzione possa essere adeguatamente ridimensionata, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere, Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore PITOTTI DANIELE al 31.8.2012 e di confermare invece la squalifica per 3 gare al calciatore TOCCI MASSIMILIANO. La tassa reclamo va restituita.
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