COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RECINE VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO CALCIATORE RECINE RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 15.4.2012 (Gara: RECINE VELLETRI – CITTA’ DI POMEZIA dell’11.3.2012 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RECINE VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO CALCIATORE RECINE RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 DEL 15.4.2012 (Gara: RECINE VELLETRI – CITTA’ DI POMEZIA dell’11.3.2012 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente chiede una riduzione di squalifica del calciatore RECINE riconducendo il suo comportamento ad uno stato di nervosismo dovuto a presunte frasi anomale attribuite all’arbitro; esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta assai chiaramente che il RECINE, espulso per frasi ingiuriose e dispregiative nei confronti dell’arbitro e degli Organi Federali, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento. Nel determinare la misura della sanzione, questa Commissione ritiene tuttavia che la stessa possa essere lievemente ridotta, tenuto conto degli abituali parametri adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Per quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore RECINE RICCARDO a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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