COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO SANTA CROCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONE SALVATORE, FINO AL 26/1/2012 A CARICO DEL CALCIATORE MENDICO LORENZO E FINO AL 28/1/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PROTO ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 5/1/12 ( Gara: Real Campello – Atletico Santa Croce del 17/12/11 – Campionato III Categoria Latina )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO SANTA CROCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SCIPIONE SALVATORE, FINO AL 26/1/2012 A CARICO DEL CALCIATORE MENDICO LORENZO E FINO AL 28/1/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PROTO ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 5/1/12 ( Gara: Real Campello – Atletico Santa Croce del 17/12/11 - Campionato III Categoria Latina ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La ricorrente – con reclamo inoltrato al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina e da questi trasmesso per competenza a questa Commissione Disciplinare – ha dedotto che si sarebbe verificato “ uno scambio di giocatori ” tra Scipione Salvatore e Proto Antonio, per quanto concerne i comportamenti descritti nel referto arbitrale, e che pertanto andrebbero invertite le relative sanzioni, da ridurre in ogni caso perché eccessive, anche per quanto concerne il giocatore Mendico Lorenzo. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha dichiarato che al 48° s.t., dopo la convalida della rete della squadra avversaria, il calciatore n. 5 Scipione Salvatore dell'Atletico Santa Croce si era avvicinato protestando vivacemente e, giunto ad una distanza di circa mezzo metro, gli aveva sputato contro, senza tuttavia colpirlo, in quanto lo sputo aveva invece attinto sul collo un suo compagno di squadra. Dopo la notifica dell'espulsione il Direttore di Gara aveva quindi annotato sul taccuino il numero di maglia “ 5 ” del giocatore. A quel punto era intervenuto il calciatore n. 16 Proto Antonio dell'Atletico Santa Croce, il quale, in segno di protesta per l'espulsione del compagno, con fare minaccioso aveva tentato di spingerlo ma era stato subito trattenuto e allontanato dai compagni. L'Arbitro aveva quindi notificato l'espulsione anche a detto giocatore, annotando sul taccuino il suo numero di maglia “16 ”. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che i giocatori Scipione e Proto si sono resi responsabili esattamente dei comportamenti che hanno formato oggetto delle rispettive sanzioni, sicchè non si è verificato alcuno “cambio” di giocatori, come sostenuto dalla ricorrente. Ritenuto del tutto congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, anche per quanto concerne il comportamento del giocatore Mendico, che al termine dell'incontro aveva aggredito un calciatore avversario DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma le squalifiche già comminate dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SCIPIONE SALVATORE, MENDICO LORENZO e PROTO GIOVANNI. La tassa di reclamo va incamerata.
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