COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACTIVE NETWORK FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRACCARO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 C5 DEL 7.3.2012 (Gara: FUTSAL OSTIA – ACTIVE NETWORK FUTSAL del .3.2012 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACTIVE NETWORK FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRACCARO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 79 C5 DEL 7.3.2012 (Gara: FUTSAL OSTIA – ACTIVE NETWORK FUTSAL del .3.2012 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente che aveva chiesto di essere ascoltata ma, regolarmente convocata, non si è poi presentata dinanzi a questa Commissione – ha dedotto che il giocatore FRACCARO non avrebbe assolutamente toccato o sfiorato l’arbitro, ma avrebbe soltanto chiesto spiegazioni a quest’ultimo, in occasione della convalida della rete avversaria. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto in maniera dettagliata il comportamento del calciatore FRACCARO GIUSEPPE il quale, per contestare una decisione, raggiungeva di corsa l’arbitro e appoggiava i suoi pugni contro la spalla dello stesso, facendolo indietreggiare. Ribadita l’intollerabilità di tale comportamento e ritenuta del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice sportivo, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per 5 gare a carico del calciatore FRACCARO GIUSEPPE. La tassa reclamo va incamerata.
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