COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77C5 DEL 1°.3.2012 (Gara: OLIMPUS – FUTSAL ISOLA del 28.2.2012 – Campionato C5 Serie C1)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALLEGRINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77C5 DEL 1°.3.2012
(Gara: OLIMPUS – FUTSAL ISOLA del 28.2.2012 – Campionato C5 Serie C1)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società OLIMPUS minimizza il comportamento del calciatore ALLEGRINI riconducendolo esclusivamente a scomposte proteste senza alcun intento di minacce o ingiurie, chiedendo una riduzione della sanzione infflittagli dal Giudice di prime cure.
Letti gli atti ufficiali da cui, contrariamente agli assunti della ricorrente, si rileva con chiarezza il deprecabile comportamento dell’ALLEGRINI, il quale, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, rivolgeva ad entrambi gli arbitri gravi e ripetute offese, assumendo un comportamento particolarmente minaccioso verso uno di loro, per poi essere allontnato dai propri compagni.
Ritenute, alla luce di quanto sopra, assolutamente insussistenti le lamentele della reclamante ed ampiamente adeguata la sanzione comminata, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società OLIMPUS CALCIO A 5 confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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