COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VONA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 83 C5 DEL 15.3.2012 (Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – ANNI NUOVI CIAMPINO del 13.3.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 176/LND del 22/3/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VONA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 83 C5 DEL 15.3.2012
(Gara: VIRTUS CYNTHIANUM – ANNI NUOVI CIAMPINO del 13.3.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
Con il reclamo avanzato, la ricorrente intende contestare la decisione del Giudice Sportivo con cui sono state inflitte 5 gare di squalifica al proprio tesserato VONA.
Afferma che il suddetto calciatore, già ammonito, veniva incredibilmente espulso dall’arbitro, per aver bloccato con le mani il pallone già uscito ampiamente dalla linea del fallo laterale, così subentrando un secondo cartellino giallo e conseguente provvedimento di espulsione.
Ciò in considerazione che il Direttore di gara giudicava la volontarietà di tale gesto tra la meraviglia generale.
Per tali fatti, valutando che il calciatore si vedeva privato della possibilità di giocare la successiva gara, reagiva di gronte all’insensata decisione del direttore di gara.
Questa Commissione, valutati gli atti di gara, con principale riferimento al referto dell’arbitro, fonte privilegiata di prova, ritiene che le argomentazioni addotte dalla reclamante non trovino alcun riscontro oggettivo e pertanto assolutamente non assumibili a discarico.
Per quanto sopra, valutato che il gesto del VONA (spinta con vigore al petto dell’arbitro) sia assolutamente intollerabile dal profilo etico-sportivo, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica per 5 gare a carico del calciatore VONA SIMONE.
La tassa reclamo va restituita.
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