COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 177/LND del 22/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO HERMADA – CALCIO SEZZE Il Giudice Sportivo – sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 del 8.03.2012;
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 177/LND del 22/3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
HERMADA - CALCIO SEZZE Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 del 8.03.2012;
- esaminato il reclamo proposto dalla Società HERMADA fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce che l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico non avendo espulso il portiere della squadra PRO CALCIO SEZZE che, uscendo dall'area di rigore, avrebbe impedito la realizzazione di una rete. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
- Rilevato che ai sensi dell'art. 29 comma 3 del CGS le questioni che possono essere giudicate dal Giudice Sportivo non prevedono fatti che invadono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco.
PQM
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società HERMADA
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
HERMADA - CALCIO SEZZE 2-3
3) di incamerare la tassa reclamo.
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